Da Internet, le nuove facce della diffamazione – Astroturfing

Reputazione e dolo

Il reato di diffamazione, che rientra tra i Delitti contro la persona e disciplina i Delitti contro l’onore, «in senso soggettivo si identifica con il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale, designando quella somma di valori morali che l’individuo attribuisce a se stesso […] mentre in senso oggettivo è la stima o l’opinione che gli altri hanno di noi» (A.M. Altomonte), meglio conosciuta come reputazione. Per esserci diffamazione, colui che diffama con la volontà di usare espressioni offensive, o percependone tale capacità, pur senza la precisa intenzione di offendere la reputazione altrui; in altre parole il soggetto che diffama deve avere piena consapevolezza del danno causato con la propria condotta, ovvero deve agire con dolo.

Presupposti e limiti

Ma in quali precise circostanze si può parlare di diffamazione? Per definizione l’atto diffamatorio si basa su tre presupposti fondamentali che non necessariamente devono avvenire in maniera simultanea: l’assenza dell’offeso, l’offesa all’altrui reputazione e la comunicazione con più persone.
Ai giorni nostri, l’evoluzione della coscienza sociale e la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa hanno sollevato il problema della difficoltà nella definizione di quelli che sono i limiti di liceità nella comunicazione.
A monte del problema è stata individuata la rapidità con la quale le informazioni circolano e si riproducono; una rapidità che rende impossibile la totale eliminazione delle espressioni diffamatorie una volta entrate in circolazione. Un problema da non sottovalutare dato che, ad oggi, Internet rappresenta il luogo più utilizzato dall’individuo per svolgere la propria personalità; stando a quanto sostengono Giuseppe Cassano e Iacopo Pietro Cimino, non si tratta di una zona franca esime dalle regole del diritto, come erroneamente si potrebbe pensare: nella virtualità, pur mancando la componente fisica dello scambio (la persona in carne e ossa) ciò che avviene è sempre un atto di comunicazione tra persone, quindi assoggettato al rispetto dei diritti della persona.

Le facce di un crimine tecnologico

La diffamazione che avviene in Internet, conseguenza del più recente fenomeno del commercio elettronico, viene definita come vero e proprio crimine tradizionale in chiave tecnologica, per il quale gli strumenti telematici assumono ruolo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo. Tale diffamazione può avvenire in due modalità: con l’attribuzione di fatti determinati oppure con valutazioni offensive svicolate da fatti specifici (diffamazione generica).
Nonostante in Internet sia possibile rimuovere commenti sgradevoli dai siti web e in taluni casi incontrare anche sistemi che ne impediscono la pubblicazione, è altresì vero che la diffamazione – tale perché consumata nel momento e nel luogo in cui persone terze percepiscono l’ingiuria pronunciata – in un luogo utilizzato da una pluralità di soggetti come Internet, fino a prova del contrario è necessariamente da considerarsi come avvenuta nell’istante della pubblicazione dei contenuti, momento nel quale l’informazione diviene a tutti gli effetti accessibile al pubblico.
La diffamazione in Internet può assumere varie forme a seconda delle modalità con cui viene perseguita. Si può parlare infatti di:
astroturfing (diffamazione commerciale per mezzo di false recensioni)
domain grabbing (detto anche cybersquatting: marchi usati come nomi di dominio)
typosquatting (affinità del nome di dominio a quelli ufficiali)

Astroturfing e potenza delle recensioni

La diffamazione commerciale on line chiamata astroturfing è un reato collegato al marketing, molto difficile da scovare, grazie al quale è possibile influenzare in modo positivo o negativo il giro di affari di un esercente servendosi di «una serie di azioni ingannevoli che tendono a creare un’opinione positiva o negativa rispetto a un prodotto» (Simonetta Biagio).

Fatale recensione falsa

Solitamente si tratta di recensioni false, realizzate da soggetti che non hanno mai usufruito dei servizi offerti o acquistatone prodotti. Ma quanto contano davvero le recensioni degli altri nella scelta dei nostri acquisti? Secondo uno studio della Harvard Business School, riportato da Il Sole 24 Ore, contano e anche moltissimo. A quanto pare, un e-commerce è in grado di virtualizzare anche le esperienze ed è per questo che una recensione può far cambiare notevolmente l’intenzione di acquisto. Gli studiosi stimano che, per un albergo o un ristorante con buone recensioni, l’incremento dei guadagni sia fra il 5 e il 9%, contrariamente a quello che invece ha maturato una brutta nomea digitale. Va comunque sottolineato che una recensione negativa agisce in maniera più evidente di una positiva: nel mondo reale, per costruirsi una fama positiva ci vuole molto tempo, mentre per danneggiarla basta anche solo un’azione negativa; per il mondo virtuale funziona esattamente allo stesso modo.

Danno/guadagno e concorrenza sleale

Le recensioni positive, inoltre, svolgendo il compito di rendere un soggetto più appetibile rispetto a un altro, mirano all’accrescimento di una fiducia che, da un lato, incrementa il fatturato del “fortunato” e, dall’altro, lede l’immagine dei competitors: né più né meno di quello che riesce a fare una recensione negativa. Un palese esempio ci viene da Tripadvisor, un sito web che basa il suo successo su di una classifica determinata proprio da un sistema di recensioni: terreno fertile per la crescita indisturbata di un astroturfing in grado di innescare al tempo stesso anche un meccanismo di evidente concorrenza sleale.

Va infine sottolineato che la difficoltà di gestione di questo reato, oltreché la complessità delle indagini, è data dall’incremento esponenziale generato della platea dei social network, la cui assuefazione ha inoltre innescato il meccanismo degli haters, capaci di nascondere la loro reale identità grazie a subdoli metodi.
Determinante in tal senso sono anche:
– l’impossibilità di eliminare dalla rete la totalità dei commenti diffamatori,
– la presenza dei cosiddetti influencer o blogger che mettono la loro capacità di influenzare l’opinione on line al servizio delle aziende,
– l’offerta da parte di molte agenzie di veri e propri pacchetti di promozione della reputazione solo per mero guadagno.


Bibliogafia
Internet – La responsabilità del provider, non può esistere una zona “franca” dal diritto, in Guida al diritto, Giuseppe Cassano, Iacopo Pietro Cimino, 2013
Cybercrime: conferenza internazionale, (Giovanni Ilarda e Gianfranco Marullo) Giuffrè Editore, Milano, 2004

Articoli web
Diffamazione: occorre la diffusività della denigrazione per integrare il reato, (Antonietta Maria Altomonte), <www.altalex.com>
La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali <www.altalex.com>
Recensioni false o negative: quando è diffamazione <www.consulenzalegaleitalia.it>
False recensioni on line fuori controllo, il business vale 5-9% delle vendite, Biagio Simonetta <www.ilsole24ore.com>
Diffamazione a mezzo social network e il rischio di collasso del sistema giustizia, Zamponi Francesco <www.diritto.it>