Dopo l’astroturfing, il noto reato collegato alle azioni di marketing che solitamente si serve di false recensioni che innescano una vera e propria concorrenza sleale, esistono altri tipi di diffamazione, come quello che coinvolge il marchio di un’azienda, il così dettodomain grabbing. Impossessarsi del marchio altrui per trarne benefici è una pratica sleale legalmente perseguibile che negli ultimi anni si è evoluta passando da azioni più evidenti a pratiche più nascoste e subdole, difficili da scovare, come quella che sfrutta il metatag.
Furto del nome: dallo sfacciatodomain grabbingal subdolometatag
Tra le pratiche di diffamazione on line, quella deldomain grabbingcoinvolge uno degli elementi più caratteristici di un’azienda: ilmarchio. Segno di riconoscimento imprescindibile, il marchio è particolarmente esposto alla contraffazione on line proprio per l’uso che ne può essere fatto nel web.
Il domain grabbing e ilnome a dominio
Questo infatti viene solitamente inserito nelnome a dominio(domain name) di uno sito Internet per facilitarne non solo ilriconoscimento, ma anche la stessaricerca. Pernome a dominiosi intende l’indirizzo in formato alfabetico di un sito web che, per semplificare la memorizzazione, viene agganciatoall’indirizzo IP(Internet Protocol Address): una sequenza numerica attribuita in automatico, tutt’altro che facile da ricordare. A identificare il nome a dominio sono tre componenti separate da un punto:
- il prefissowww-
- unSecond Level Domain(SLD): parte centrale del nome che identifica il titolare del sito.
- unTop Level Domain(TLD): posizionato alla fine del nome a dominio e che identifica il tipo di attività; ne sono esempio le terminazioni.it(aziende che marcano l’identità italiana),.com(attività commerciale),.net(privati o aziende),.org(organizzazione non a scopo di lucro),.info(siti di informazione),.eu(aziende e altro che devono risiedere nell’UE).
Quando il marchio viene utilizzato come nome a dominio assume per l’impresa unvalorenon solodistintivo, ma anchepubblicitario. Ovviamente per operare nel mercato un marchio deve possedere differenti requisiti come quello dicapacità distintiva(distinguere un prodotto da un altro),novità(non confondibile con altri) eliceità(non contrario alle leggi); i nomi a dominio sono infatti regolati dalla disciplina suldiritto al nome o pseudonimo(articoli 6, 7, 8, 9 del Codice Civile), dalladisciplina sui marchi e segni distintivi(articolo 2569 e ss. del Codice Civile e D.Lgs. 30/2005 del Codice di Proprietà Industriale), oltre che quella sui marchi prevista dall’Unione Europea e dalladisciplina codicistica sulla concorrenza sleale.
Latutelanell’ar t. 22
Tra questi, l’articolo 22 delD.Lgs. 30/2005ildivieto di utilizzare segni simili a quelli di altri marchiil cui utilizzo comporti non soloconfusione nel riconoscimentoda parte degli utenti, ma anche unvantaggio economico per chi li utilizza, definendo tale atteggiamentoconcorrenza sleale. Pertanto, il titolare di un marchio registrato ha diritto al servirsene in modo esclusivo e ciò vale anche per la registrazione del nome a dominio; nel caso però in cui persone terze utilizzino il medesimo marchio registrandolo come proprio dominio, il titolare potrà agire in giudizio facendoricorso(Ex articolo 700 c.p.c.).
Metatag: un gioco di parole
Ildomain grabbingsfrutta la notorietà di un dato marchio per trainare i suoi consumer in un altro sito o più semplicemente attirare navigatori grazie alla visibilità della sua collocazione; il marchio infatti, come già ampiamente discusso, appare nell’elemento più visibile di un sito web, il suodomain name, al contrario di quanto accade con un nuovo tipo di contraffazione non immediatamente percepibile: l’utilizzo del marchio altrui comemetatag,escludendo i casi in cui viene utilizzato dall’e-commerce di siti terzi per concessione. Si tratta diparole chiave(keywords), codificate nel linguaggio della rete e utilizzate dai motori di ricerca perindicizzare i vari siti web presenti in Internet. Lekeywords,in questo caso, consentono al sito di comparire tra i risultati di una ricerca condotta in riferimento a un dato marchio pur non avendo con esso nulla a che vedere,intercettandone il trafficoe compiendo unatto illecito.
Bibliografia
Il marchio che gode di rinomanza, Dottorato di ricerca in diritto commerciale: proprietà intellettuale e concorrenza, Sara Caselli <www.tesineonline.it>
Articoli web
I nomi a dominio: disciplina giuridica, registrazione e orientamento giurisprudenziale, E. Cretaro, C. Ferrauti, R. Priolo, M. Romeo <www.meluisform.it>

